Cosa si intende per maltrattamento nei confronti degli animali, secondo la Legge
Le norme che disciplinano i delitti contro il
sentimento per gli animali sono state introdotte dalla L. 189/2004, con
l’intento di colmare le precedenti lacune normative in merito.
Nonostante
l’introduzione di queste norme, gli animali non sono i diretti destinatari
della copertura legislativa. La Legge, infatti,
mira a tutelare, in via diretta e principale, il sentimento (degli
uomini) per gli animali, inteso come sentimento di pietà, piuttosto che la loro
soggettività. Ciò nonostante, sia pure in forma “indiretta”, agli animali, con
l’introduzione di queste norme, è garantita una maggiore tutela rispetto a
quella precedente.
Le norme
introdotte a tutela degli animali non si applicano, secondo quanto stabilito
dall'articolo 19 ter della stessa L. 189/2004, “ai casi previsti
dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di
trasporto, di macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli
stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi
speciali in materia di animali”.
Tuttavia, in
presenza di determinate condizioni, non è detto che alle fattispecie
sottratte all’applicazione dei nuovi articoli del codice penale introdotti
dalla L. 189/2004 non possano attribuirsi, comunque, comportamenti configuranti
il reato di maltrattamento.
La norma
sul maltrattamento, introdotta con la L. 189/2004, si distingue, inoltre, da
quella di cui all'art. 727 c.p. (che punisce chi abbandona gli animali o li
detiene in condizioni incompatibili alla loro natura), in quanto quest'ultima
parrebbe essere destinata esclusivamente ad assicurare che il possesso
dell'animale sia esercitato con modalità compatibili con la natura dell'animale
stesso, mentre la normativa introdotta nel 2004 ha inteso, invece, tutelare
l'animale nella sua integrità fisica.
RIEPILOGANDO, DUNQUE, LA LEGGE PUNISCE CHI:
- Causa la morte di un animale per crudeltà
o senza necessità (art. 544 bis c.p.)
- Causa una lesione ad un animale per
crudeltà o senza necessità (art. 544 ter c.p.)
- Sottopone un animale a sevizie per crudeltà o
senza necessità (art. 544 ter c.p.)
- Sottopone un animale a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche,
per crudeltà o senza necessità (art. 544 ter c.p.)
- Somministra ad animali sostanze stupefacenti
o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla
salute degli stessi (art. 544 ter 2. comma c.p.)
- Organizza o promuove spettacoli o
manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (art. 544 quater
c.p.)
- Organizza o promuove spettacoli o manifestazioni
che comportino sevizie o strazio per gli animali in relazione all’esercizio
di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri (pena
aumentata anche se da tali fatti ne deriva la morte degli animali) (art. 544 quater
c.p.);
- Promuove, organizza o dirige combattimenti o
competizioni non autorizzate tra animali che possano metterne in pericolo
l’integrità fisica (Pene aumentate se i fatti sono commessi in concorso con
minorenni o persone armate e/o se tali attività vengono promosse utilizzando
videoproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente immagini dei
combattimenti o delle competizioni o per chi ne cura la ripresa o la
registrazione in qualsiasi forma) (art. 544 quinquies c.p.)
- Alleva o addestra animali e li destina
sotto qualsiasi forma alla loro partecipazione ai combattimenti (art.
544 quinquies c.p.)
- Anche se non presente sul luogo del reato, organizza
o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni (art. 544 quinquies
c.p.)
- Abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività (art. 727 c.p.)
- Detiene animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (art. 727 c.p.)
- Fuori dai casi consentiti dalla legge, uccide,
cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica
protetta (art. 727 bis c.p.)
- Fuori dai casi consentiti dalla legge, distrugge
un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora
compromettendone lo stato di conservazione (art. 733 bis c.p.)
È INOLTRE, ESPRESSAMENTE VIETATO DALLA LEGGE:
- Utilizzare cani e gatti per la produzione o
il confezionamento di pelli, capi, di abbigliamento e articoli di
pelletteria costituiti od ottenuti in tutto o in parte dalle pelli o dalle
pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel
territorio nazionale
- Produrre, commercializzare esportare o
introdurre nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca in
violazione del regolamento (CE) n. 1007/2009
SI RICORDA, INFINE, CHE IL MALTRATTAMENTO AI DANNI DI ANIMALI PUÒ CONSISTERE:
- In abusi fisici (comprendenti traumi,
bruciature, ferite da arma da fuoco, annegamento, asfissia da strangolamento,
avvelenamenti ecc.).
- In abusi sessuali (concernenti tutte le
relazioni sessuali con un animale, qualunque sia la natura, violenta o no).
- In abusi psicologici che possono causare turbe
emozionali, quali ansia e depressione.