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Domande e Risposte

Il maltrattamento e l'abuso di animali avvengono in tanti modi. Qui trovi le varie tipologie e le risposte alle domande frequenti, da consultare prima di fare una segnalazione ai nostri Sportelli.

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Cosa sono gli Sportelli LAV contro i maltrattamenti?

Gli Sportelli LAV contro i maltrattamenti sono un servizio per la cittadinanza per la prevenzione e la repressione dei reati in danno agli animali sul territorio. Sono promossi dalla sede locale LAV, operano tramite la rete dei volontari, le Guardie zoofile e collaborazioni con le Istituzioni locali, le forze dell’ordine, avvocati, veterinari e strutture di accoglienza con l’obiettivo di salvare animali e garantire loro una nuova vita.

Svolgono attività di prevenzione, informazione ed educazione, al fine di promuovere il rispetto degli animali ed una adeguata convivenza con gli animali nelle comunità locali.

Cosa fanno gli Sportelli LAV?

1.Reprimono e prevengono i reati in danno agli animali tramite:

Supportano le attività di polizia giudiziaria tramite la collaborazione con veterinari esperti in etologia animale.

Informano la cittadinanza sulle procedure da seguire nei casi di abusi e maltrattamento sugli animali.

Forniscono informazioni ai cittadini sulle norme di primo soccorso e di messa in sicurezza della fauna selvatica ferita e sulle strutture di soccorso e cura da contattare nel caso di rinvenimento di animali selvatici in difficoltà.

2. Educano alla tutela degli animali e alla corretta convivenza, in collaborazione con le Istituzioni locali e la sede locale LAV.

Promuovono campagne informative ed eventi pubblici sulla prevenzione del maltrattamento e sulle buone regole di convivenza con gli animali.

Forniscono informazioni ai cittadini su obblighi e diritti di chi convive con animali (Numeri utili, regole per gli animali in condominio, animali in viaggio).

Supportano le attività di educazione al rispetto degli animali nelle scuole e in eventi pubblici.

3.  Assicurano accoglienza e riabilitazione agli animali sequestrati:

Perché denunciare un maltrattamento?

I reati previsti dal nostro ordinamento in danno di animali sono, a tutti gli effetti, procedibili d’ufficio.

Ciò comporta che chiunque dovesse essere testimone di tali fatti, ha il dovere morale di segnalarlo alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio nazionale (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri nucleo Forestale, Polizia Locale e Provinciale) le quali, a loro volta, sono obbligate a:

Al fine di non sovraccaricare il lavoro delle Forze dell’Ordine, impiegate nella repressione di tutti i reati, non solo quelli commessi ai danni degli animali, sarebbe preferibile chiedere il loro intervento (o rivolgersi a loro per denunciare un fatto) esclusivamente per fattispecie costituenti reato e non per qualsiasi altro fatto commesso in danno di animali.

Quindi, prima di denunciare un episodio che si reputa essere maltrattamento, è sempre bene essere sicuri che rientri tra le fattispecie di reato previste dalla legge.

La repressione di tali reati, dunque, è di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria (che agisce per il tramite delle Forze di Polizia Giudiziaria nella fase delle indagini preliminari) che avrà l’obbligo di aprire un procedimento penale per tutte le segnalazioni ricevute e dalle quali dovessero emergere fatti penalmente rilevanti.

Perché rivolgersi allo sportello contro i maltrattamenti LAV, se si può denunciare/segnalare in autonomia un caso di maltrattamento?

I reati contro gli animali, talvolta, sono considerati di secondaria importanza. Potrebbe, dunque, accadere che se a segnalare sia un privato cittadino, il caso possa essere trattato in maniera residuale rispetto ad altre emergenze da parte delle autorità procedenti.

Vi suggeriamo, quindi, di rivolgervi allo sportello contro i maltrattamenti LAV perché, grazie al lavoro che LAV svolge da anni in questo campo e grazie all’intenso lavoro di collaborazione con le Forze dell’Ordine - ottenuto in anni di lavoro al loro fianco per la lotta alla repressione di questi reati - abbiamo una ragionevole certezza che una segnalazione pervenuta tramite LAV possa essere presa in considerazione e trattata con le giuste tempistiche.

LAV, inoltre, può contare su una squadra di persone qualificate che da anni si occupa di temi legati ai maltrattamenti in danno agli animai nonché di professionalità (avvocati, veterinari, etologi) e di strutture ricettive in convenzione che possono, dunque, garantire la miglior gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, da quella della raccolta, alla tutela medico veterinaria ed all’assistenza legale, sino all’eventuale cura e sistemazione dell’animale oggetto di maltrattamento.

L’obiettivo che LAV si pone, con l’istituzione degli sportelli contro i maltrattamenti, è quello di offrire un servizio in più ai cittadini che intendono effettuare delle segnalazioni, agendo in sinergia ed in ausilio alle forze dell’ordine presenti ed operanti sul territorio.


Perché è necessario lasciare i propri dati quando si effettua una segnalazione?

Lasciare i propri dati in fase di segnalazione alla LAV è necessario nel caso in cui occorra contattare il segnalante per richiedere maggiori dettagli e/o informazioni riguardanti la segnalazione ricevuta.

I dati saranno trattati e tutelati secondo le modalità previste dalla legge. Nei casi di particolare gravità LAV sarà in grado di garantire eventuali richieste di anonimato.

Cosa farà LAV dopo aver ricevuto la segnalazione?

Prenderemo in carico la segnalazione, effettueremo tutte le verifiche per salvaguardare al meglio gli animali coinvolti. Cercheremo di trovare una soluzione bonaria, laddove sarà possibile, con il proprietario o il detentore dell’animale segnalato.

Diversamente, procederemo a denunciare all’autorità giudiziaria i fatti segnalati e da noi accertati, facendo richiesta (quando sarà necessario) di sequestro degli animali ritenuti in pericolo. Tutto questo grazie all’apporto di avvocati che collaborano con gli sportelli contro i maltrattamenti LAV che forniranno la loro consulenza legale.

Ci prenderemo, inoltre, cura degli animali oggetto di segnalazione e cercheremo di trovare loro un’adeguata sistemazione affinché possano tornare a vivere in situazioni migliori.

F.A.Q. Animali Esotici

Quali sono gli animali esotici?

Per animali esotici si intendono le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.

Quando si verifica un maltrattamento ai danni di animali esotici nella filiera alimentare:

Astici/crostacei con chele legate: Non si tratta, purtroppo, di una forma di maltrattamento, nonostante si possa pensare il contrario. Tenere tali animali con le chele legate in acquari è finalizzato a non far sì che si possano aggredire a vicenda ed a mangiarsi tra loro.

Astici/crostacei su ghiaccio: In questo caso, si tratta di maltrattamento. Tale pratica è vietata in molte città con Regolamento Comunale (quindi bisogna verificare in primis tale fonte) prima di effettuare una segnalazione. Tuttavia, tale divieto, a prescindere dalla sua previsione nei singoli regolamenti comunali, resta valido per tutto il territorio nazionale, anche grazie a diverse sentenze del TAR che si sono occupate di casi simili.

Quando si verifica un maltrattamento ai danni di animali esotici nei circhi?

In Italia non esistono restrizioni quantitative o di specie all’ uso di animali nei circhi. Quello che è certo che i circhi viaggiano continuamente in Italia e all’estero, trasportando per migliaia di chilometri animali in gabbie e camion e forzandoli ad esibirsi e fare spettacoli per sopravvivere in condizioni che non hanno nulla in comune con le loro esigenze etologiche. I circhi a volte cambiano nome e insegne, o si raggruppano tra loro, spesso possono affittare animali da altri circhi o spettacoli. I controlli e la tracciabilità sono quindi particolarmente difficili, se non impossibili.

In ogni caso, è bene sapere che gli animali tenuti nei circhi, possono essere vittime di maltrattamento in particolari condizioni.

Quando tali animali sono tenuti sotto il sole, senza acqua, senza ombra, senza possibilità di nascondersi alla vista dei visitatori, si tratta senz’altro di una forma di maltrattamento (Linee guida CITES 2006) che, però, necessita di opportuna verifica (unitamente a materiale probatorio foto/video) al fine di poter effettuare una segnalazione affidabile che possa essere presa in considerazione dalla Forze dell’Ordine e superare, successivamente, il vaglio processuale.

Stessa cosa dicasi nei casi di animali rinchiusi in gabbia di trasporto: il maltrattamento, in questi casi, deve essere dimostrato con materiale affidabile.

Gli animali (esotici e non) utilizzati dai circhi in spettacoli cruenti (ad esempio, il classico salto nel cerchio di fuoco), sono certamente da considerare come maltrattamento. In tali casi, sempre avvalendosi di materiale probatorio (video/foto) di supporto, è possibile segnalare alle Forze dell’Ordine tali episodi.

Quando si verifica un maltrattamento ai danni di animali esotici tenuti negli zoo?

Gli animali tenuti all’interno di zoo non possono essere utilizzati per spettacoli o messi a stretto contatto con pubblico. In tali casi si è sempre in presenza di una forma di maltrattamento, oltre che di violazione della legge 73/2005.

Gli animali all’interno di zoo devono essere tenuti in condizioni dignitose per la loro esistenza. Se gli stessi vengono tenuti in spazi fatiscenti, sporchi, piccoli rispetto alle loro dimensioni, si è in presenza di maltrattamento. Bisogna fare riferimento alla normativa di riferimento per verificare se gli standard delle strutture sono compatibili secondo quanto stabilito dalla legge.

Quando si verifica un maltrattamento ai danni di animali esotici esposti in fiere e mercati (cd. Wet Market)?

I wet market esistono anche in Italia. Sono le fiere espositive di animali esotici, che non hanno nulla da invidiare agli ormai noti mercati orientali.

Qui gli animali sono tenuti in condizioni disumane, dove la convivenza forzata di animali di specie diverse e il contatto con le persone, rendono questi luoghi delle potenziali bombe ad orologeria, pronte alla diffusione di nuove zoonosi, trasmissibili tra specie diverse di animali, e da questi all’uomo.

Influenza aviaria, SARS, MERS, Covid19: tutte le ultime pandemie si sono diffuse a partire dallo sfruttamento degli animali, dalla loro cattura al loro commercio, sia legale che frutto di traffici illegali.

In tali casi, al fine di dimostrare se sussistono episodi di maltrattamento ai loro danni, sarà necessario fare riferimento alla normativa locale, nazionale ed internazionale, per verificare se gli animali sono detenuti in maniera legale sia riguardo alle rispettive autorizzazioni, sia con riferimento alla compatibilità dei luoghi in cui vengono detenuti rispetto alla loro natura.

Quando si verifica un maltrattamento ai danni di rettili?

Il Pitone o altro serpente tenuto in una gabbia troppo stretta (meno della metà della propria lunghezza da steso) può essere considerato caso di maltrattamento, da verificare con normativa locale e nazionale. Si fa presente che esistono studi scientifici che hanno dimostrato che i serpenti debbano potersi stendere per tutta la loro lunghezza, altrimenti è per loro sinonimo di sofferenza e, quindi, in tali casi si può parlare di maltrattamento.

Il rettile proveniente da zone calde tenuto senza lampade termiche può configurare un’ipotesi di maltrattamento (da dimostrare, con adeguato materiale probatorio) perché l’animale potrebbe essere tenuto al freddo e, quindi, in condizioni incompatibili con la sua natura.

Altri casi:

Animale Esotico (pet) notturno costretto a stare sveglio durante il giorno: si tratta di una forma di maltrattamento perché si va ad alterare il ciclo biologico dell’animale. In tali casi, per far sì che la segnalazione del maltrattamento venga presa in considerazione, sarà necessario che la stessa sia il più possibile dettagliata e rafforzata con materiale probatorio (foto/video).

Animale Esotico solitario detenuto in gabbie affollate: il tal caso l’animale è costretto a vivere in condizioni incompatibili con la sua natura e potrebbe, quindi, prospettarsi un caso di maltrattamento che, per essere dimostrato, necessita di materiale probatorio (foto/video).

Animale Esotico gregario solo in gabbia: anche questo caso, che costituisce l’ipotesi contraria rispetto a quella precedente, può consistere in maltrattamento, che per essere dimostrato ha necessità di essere supportato da materiale probatorio (foto/video).

Pappagallo in gabbia: Non vi è, nel nostro ordinamento, un divieto di tenere questi tipi di animali in gabbia, tuttavia, va valutata la dimensione della gabbia (se è troppo piccola rispetto alle dimensioni dell’animale) nonché le condizioni igieniche e climatiche in cui gli stessi sono tenuti.

Pappagallo legato fuori da un negozio: In tal caso si tratta di maltrattamento perché tale pratica è espressamente vietata. Anche in questo caso, è opportuno munirsi di materiale probatorio al fine di rendere la segnalazione più credibile ed affidabile.

F.A.Q. Animali in Allevamento

Quando si configura il maltrattamento di animali allevati a fini alimentari?

Queste sono le condizioni che possono configurare il reato di maltrattamento:

IN ALLEVAMENTO

  • Animali feriti e non curati e non isolati dagli altri in appositi locali
  • Animali lasciati agonizzanti senza cure e non isolati dagli altri i
  • Animali lasciati senza acqua né cibo
  • Animali lasciati senza riparo
  • Animali uccisi in modo irregolare e senza stordimento o senza stordimento efficace
  • Violenza su animali, calci, pugni, utilizzo di pungoli elettrici oltre lo stretto necessario e su parti del corpo non adeguate (assolutamente vietato sui genitali e sul muso)
  • Utilizzo di oggetti con la finalità di creare dolore e paura
  • Animali ammassati, luoghi non adeguatamente puliti, ricoperti di deiezioni degli animali o altri rifiuti, presenza di materiali che possono causare ferite

DURANTE IL TRASPORTO

  • Mezzi di trasporto non adeguati, non abbastanza spazio sopra la testa, sovraffollamento, superfici taglienti e pericolose che feriscono gli animali
  • Animali trasportati, benché gravemente feriti o malati, o con prolassi, mammiferi neonati con cordone ombelicale non cicatrizzato, femmine che hanno partorito nella settimana precedente o oltre il 90% del periodo di gestazione
  • Animali trascinati perché non deambulanti, trasportati anche se feriti o malati, colpiti per farli camminare oppure colpiti ripetutamente con pungoli elettrici, su parti del corpo non adeguate (assolutamente vietato sui genitali e sul muso), se l’animale non reagisce, se è ferito o malato, così come l’utilizzo di trattori/muletti per farli muovere

AL MOMENTO DELL’ABBATTIMENTO/MACELLAZIONE

  • Gli animali devono essere abbattuti in macelli autorizzati previo stordimento preventivo, in presenza di personale veterinario.
  • La macellazione rituale è un’eccezione alle pratiche di stordimento e può avvenire solo negli impianti di macellazione autorizzati e sotto controllo delle autorità veterinarie. In tutti gli altri casi è reato.
  • Gli animali allevati per consumo domestico possono essere macellati senza stordimento solo nel caso di animali da cortile (avicoli, conigli).
  • Tutti gli altri animali allevati per consumo domestico (maiali, bovini, etc.) devono essere sottoposti a stordimento preventivo prima di essere macellati.

Esempi pratici di casi che possono configurare maltrattamento in animali allevati ai fini alimentari

Mucche tenute a corda o catena? È legale, purché l’animale possa muoversi e coricarsi. Altrimenti è maltrattamento.

Vitelli detenuti in box singoli? È legale fino alle 8 settimane di vita del vitello, purché mantenga il contatto visivo con i suoi simili. Altrimenti si configura il maltrattamento.

Galline ovaiole in gabbia? Devono essere rispettati i requisiti di massimo 3-4 galline per ogni gabbia.

Suini con coda tagliata? il taglio sistematico della coda non è legale. Le morsicature e ferite che si provocano a vicenda spesso sono il risultato dell’assenza di stimoli e arricchimenti ambientali e vanno affrontate prima di tutto agendo sull’ambiente e sulla stabulazione.

Castrazione di suini senza anestesia? Può essere fatta solo entro i primi 7 giorni di vita dell’animale. Se fatta oltre, deve essere usato analgesico e anestetico e deve essere un’operazione eseguita da veterinario.

Pecora con prolasso fatta salire sul mezzo trasportatore? È illegale perché non è possibile trasportare animali gravemente feriti, malati o con prolassi.

Trasporto di mammiferi gravidi o con cordone ombelicale? È illegale trasportare mammiferi neonati con cordone ombelicale non cicatrizzato, femmine che hanno partorito nella settimana precedente o che sono oltre il 90% del periodo di gestazione.

Agnello macellato in un cortile senza stordimento? È illegale sia che si tratti di macellazione rituale (che deve avvenire esclusivamente in macelli autorizzati), sia che si tratti di macellazione domestica (che prevede lo stordimento di tutti gli animali, prima della macellazione, ad eccezione di animali da cortile come avicoli e conigli)

Animale pungolato con scariche elettriche? Possibile solo su bovini o suini adulti. Le scariche devono essere di massimo 1 secondo, applicate solo sui muscoli degli arti posteriori e non devono essere ripetute se l’animale non reagisce.

Polli con ali tagliate? È illegale

Come devono essere le gabbie di avicoli e conigli? Pulite, se disposte in file a più piani, le deiezioni dei piani superiori non devono ricadere in quelle dei piani inferiori, deve essere presente una pavimentazione all’interno che non permetta alle griglie della gabbia di ferire le zampe degli animali. Le superfici delle gabbie devono essere regolarmente pulite e non devono essere pericolose per gli animali (per esempio con spigoli taglienti, arrugginiti). Gli animali devono poter riuscire a muoversi e devono essere controllati quotidianamente.

F.A.Q. Animali Selvatici

Quando si configura un maltrattamento di animali selvatici?

Premessa

Essere testimoni di un maltrattamento ai danni di animali selvatici potrebbe non essere così semplice. Non perché, purtroppo, ciò non accada quanto, piuttosto, per il fatto che trattandosi di specie appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato (ne è, quindi, vietata la detenzione), può essere un po’ più difficile dimostrare un eventuale comportamento antigiuridico da parte degli esseri umani nei loro confronti.

Gli animali selvatici, per loro natura, tendono a vivere lontano dagli uomini ma non per questo essi sono sottratti a forme di maltrattamento costituenti reato secondo la normativa nazionale. E ciò può accadere, sia quando vivono in libertà, sia quando vengono detenuti (cosa, di per sé, vietata dalla legge salvo eccezioni).

L’uso di strumenti di cattura è possibile?

In linea generale è vietata la cattura degli animali selvatici, ma in casi particolari la norma nazionale consente l’utilizzo di strumenti di cattura e soppressione, in esecuzione di piani predisposti dalle Regioni o dalle Province.

L’utilizzo di tali strumenti non deve però comportare maltrattamento e quindi sofferenza per gli animali coinvolti.

Per esempio, se le gabbie-trappola utilizzate non vengono controllate con sufficiente frequenza, l’animale eventualmente catturato potrebbe risultare maltrattato perché esposto per lungo tempo agli eventi atmosferici come anche perché privo di alimentazione o acqua.

In questi casi è fondamentale scattare fotografie o registrare video chiedendo l’intervento (direttamente o rivolgendosi allo sportello contro il maltrattamento LAV) dei Carabinieri forestali oppure della polizia provinciale/regionale per prendere atto del maltrattamento in corso.

La detenzione di animali selvatici può configurare maltrattamento anche se autorizzata?

Sì, per esempio questo può accadere con gli uccelli utilizzati come richiamo che i cacciatori rinchiudono nelle cantine durante la stagione estiva per alterare il loro ciclo biologico. In questo caso, raccogliendo adeguate prove testimoniali, è possibile sporgere denuncia per maltrattamento degli animali coinvolti.

Possono configurarsi casi di maltrattamento durante la caccia?

Quando svolge la sua attività nel rispetto della Legge quadro nazionale (Legge 157 del 1992), il cacciatore non è perseguibile per maltrattamento o uccisione di animali. Però nel caso in cui, ad esempio, spari ad un animale e lo lasci morire soffrendo a lungo senza intervenire con il “colpo di grazia”, lo stesso cacciatore può rispondere di maltrattamento ed essere, pertanto, denunciato all’autorità giudiziaria.

F.A.Q. Animali Familiari

Quando c’è maltrattamento in danno di animali familiari?

Cani a catena: è maltrattamento?

L’uso della catena compromette la libertà di movimento degli animali con grave danno per la loro salute psicofisica. Il cane è un animale altamente sociale, che si realizza pienamente solo quando è parte di un gruppo. Nonostante ciò la detenzione a catena è purtroppo ancora “prassi” in molte regioni, anche se ciò è in palese contrasto con l’articolo 727 del Codice penale che vieta di detenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e con il successivo articolo 544-ter che punisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche".

Non esiste una legislazione nazionale, e quindi dove esistenti, occorre rifarsi alle disposizioni contenute nelle leggi regionali (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Veneto ad esempio vietano la detenzione a catena) o più frequentemente in regolamenti comunali.  In linea generale la catena deve consistere in un anello scorrevole, su un filo metallico lungo almeno 6 mt e teso tra due punti fissi: in questo modo si eviterà che la catena si attorcigli attorno a un palo, compromettendo i liberi movimenti del cane. La catena deve essere lunga tanto da permettere al cane di sdraiarsi a terra e deve essere dotata di moschettoni rotanti alle due estremità, per evitare lo strangolamento. Infine, il collare del cane deve essere morbido e deve essere legato alla catena solo eccezionalmente, permettendogli comunque la possibilità di almeno due corse giornaliere.

Anche in assenza di una norma specifica contenuta in una legge regionale o in un regolamento, in determinate condizioni - come una catena cortissima che impedisca il movimento, l'assenza di riparo, cattive condizioni igieniche, non regolarità nella somministrazione del cibo, assenza di acqua - si può fare una segnalazione per detenzione incompatibile o maltrattamento ai sensi degli artt. 727 e 544-ter del Codice penale.

Cani e gatti sul balcone: è maltrattamento?

Non esiste una norma nazionale che vieti, in linea generale, di detenere cani e gatti sul balcone, ma alcuni regolamenti comunali prevedono che sia un illecito quando avviene per un arco di tempo prolungato. Se, infatti, lasciare agli animali libero accesso al balcone per qualche ora, al riparo dagli agenti atmosferici, può rappresentare un diversivo alla permanenza in casa e la possibilità di guardare il mondo esterno, chiudere il cane all’esterno, senza contatto sociale e senza riparo dal caldo o dal freddo o in uno spazio angusto può potenzialmente configurare il reato di detenzione non idonea e produttiva di gravi sofferenze (Art. 727 C.P.).

Ogni situazione va valutata per la sua specificità ed è bene porre attenzione e verificare quanto prevede la normativa comunale e regionale.

Isolamento sociale del cane: è maltrattamento?

L’isolamento sociale per un animale da branco è la forma di maltrattamento psicologico più importante che un uomo possa compiere nei confronti di un cane. I cani che vivono in branco amano condividere molte cose insieme: il gioco, il riposo, il pasto, l’esplorazione di nuovi luoghi, le marcature e le interazioni sociali di vario genere. Se un cane viene isolato dalla sua famiglia canina o umana, privandolo di fatto di coloro che sono le sue ancore affettive più importanti e dei suoi legami profondi, può entrare in uno stato emotivo e psicologico tale da generare comportamenti di origine ansiosa, di frustrazione, di sconforto e di stress, che con il tempo possono portare l’animale in uno stato depressivo a volte senza via d’uscita. Roberto Marchesini, etologo

La socializzazione - ambientale, intraspecifica e interspecifica – così come l’esplorazione dell’ambiente circostante e gli apprendimenti dati dalle nuove esperienze sono bisogni essenziali per il cane. Detenere un cane costantemente confinato in giardini o cortili rappresenta la forma più diffusa di maltrattamento “invisibile”. L’isolamento sociale è una condizione incompatibile con la natura del cane e sfocia spesso in incuria, anche dal punto di vista sanitario, è quindi importante considerarlo come una possibile condizione da segnalare alle forze dell’ordine e alle associazioni di protezione animale per opportune verifiche.

Collare elettrico: è maltrattamento?

La questione dei collari elettrici è quanto meno complessa, soprattutto perché, al momento, appare scissa tra il suo impiego, molto spesso censurato dalla magistratura penale con sequestri e confische, e la vendita dei collari nei negozi, che al momento non è comunque vietata, tranne in caso di Regolamenti locali.

Tuttavia, chi assiste al loro utilizzo su un cane, può valutare segnalazioni per maltrattamento, meglio ancora se corredate da foto o video sul loro utilizzo.

Taglio coda/orecchie: è maltrattamento?

Con  l’entrata in vigore il 1° novembre 2011 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a  Strasburgo il 13 novembre 1987, e ratificata integralmente con la legge n.201
del 2010, il taglio di coda e orecchie sono vietati.

L'articolo 10, della  Convenzione infatti vieta "Gli interventi chirurgici destinati a modificare  l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi, debbono essere vietati, in particolare:

  • il taglio della coda;
  • il taglio delle orecchie.

Non sono ammesse deroghe e gli eventuali trasgressori possono incorrere nel reato di maltrattamento di animali, previsto e punito dall’articolo 544-ter del Codice penale “con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro” a meno che non siano effettuati per motivate ragioni di medicina veterinaria e nell’interesse di un determinato animale.

La tutela dei gatti liberi

Nessuna legge nazionale o regionale impedisce o può impedire di somministrare cibo alle colonie feline.

 La Legge tutela infatti i felini liberi, in particolare con:

  • La Legge Nazionale 281/1991 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo
  • Gli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale,
  • La Legge Regionale di recepimento della L.Q. 281/91.

Tali leggi tutelano i gatti che vivono in libertà, facendo divieto a chiunque di violare il loro habitat. Le norme richiamate inoltre vietano espressamente di allontanare o spostare i felini dai luoghi dove abitualmente trovano rifugio, cibo e protezione, sanzionando chiunque ponga in essere comportamenti lesivi del loro benessere.