Il limite massimo di 2 suini non DPA (non destinati alla produzione di alimenti) previsto dal Dispositivo dirigenziale del Direttore Generale della sanità animale del Ministero della Salute, ora non si applica più a rifugi e santuari, come richiesto dalla LAV già il giorno seguente alla sua emanazione.
Nella battaglia per salvare La Sfattoria degli Ultimi a Roma si aggiunge una nuova importante vittoria che è valida per tutto il territorio nazionale e per tutti i rifugi e i santuari animali.
Come si ricorderà, il dispositivo di qualche settimana fa della Asl Roma 1 di abbattimento dei suidi della Sfattoria - bloccato dal TAR fino al 12 settembre - era infatti da eseguire, in ossequio a quell'atto ministeriale, su tutti gli animali - circa 140 - eccetto 2.
Il limite massimo di 2 suini non DPA (non destinati alla produzione di alimenti) previsto dal Dispositivo dirigenziale del Direttore Generale della sanità animale del Ministero della Salute, Pierdavide Lecchini, dal 18 maggio scorso ora non si applica più a rifugi e santuari, come richiesto dalla LAV già il giorno seguente alla sua emanazione, con una Nota approntata dal suo Ufficio Legale.
"Riteniamo che il limite dei due suidi sia restrittivo, non includendo tutte queste realtà presenti sul territorio italiano che svolgono un servizio di educazione civica nonché di innegabile supporto alle Istituzioni nella gestione di animali provenienti da sequestri o da altre situazioni di maltrattamento, pur non ricevendo alcun sostegno pubblico. Chiediamo, pertanto, di rimuovere questo limite, non necessario al rispetto delle misure di biosicurezza e gestione previste dal presente provvedimento" abbiamo scritto allora.
A distanza di tre mesi è stata data ragione alle nostre motivazioni giuridiche e di buon senso (era ed è evidente che quel limite era pensato per la famigliola con maialino vietnamita in giardino) con la Nota del Direttore Generale del Ministero che pubblichiamo nella quale è specificato che:
"Con riferimento al dispositivo in oggetto (Sistema I&R - dispositivo dirigenziale inerente all’identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti trasmesso con nota DGSAF 12438 del 18/05/22 – Chiarimenti applicativi) si chiarisce che lo stesso è applicabile esclusivamente a quelle situazioni in cui privati cittadini tengono presso le proprie residenze o abitazioni private fino ad un massimo di due suini per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti. Pertanto, le disposizioni contenute nel provvedimento citato non sono applicabili a rifugi per animali, né ad altre situazioni in cui gli animali sono tenuti per scopo ricreativo, dimostrativo, culturale e altro".
Si tratta di un'altra significativa tappa verso il pieno riconoscimento dell'esistenza degli animali non come oggetto di sfruttamento, produzione, uccisione e dell'esistenza e dei diritti dei rifugi e santuari per animali.
FOTO NEL TESTO DI AP