Tenere gli animali legati è sempre eticamente ed etologicamente condannabile.
Dopo il primo sì della Giunta a dicembre scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Regione Toscana che introduce il divieto di detenere i cani alla catena modificando il Regolamento di attuazione della legge 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali” del 2011 che conferiva la possibilità di legare i cani per un massimo di sei ore al giorno e a patto che la catena fosse lunga almeno sei metri.
Il divieto reca però delle eccezioni inutili e dannose poiché fa salve “comprovate ragioni sanitarie” e “urgenti misure di sicurezza”.
Ma quali possono essere le comprovate ragioni sanitarie che autorizzano l’uso della catena? Chi sarà quel medico veterinario che ha mai prescritto o che prescriverà una terapia che ne preveda l’uso? Le comprovate ragioni sanitarie non esistono e sono insensate.
Analogo discorso vale per le misure urgenti di sicurezza. Può capitare che improvvisamente non si possa controllare il cane in altro modo che legandolo per qualche istante come, ad esempio, nel caso in cui l’animale aggredisca e si debba soccorrere la vittima umana o non umana, ma è eventualità residuale che rientra in situazione di necessità. Dunque, anche questa deroga è inutile, ma anche dannosa. Il regolamento non reca, infatti, alcuna indicazione di quali siano “le urgenti misure di sicurezza” e non specifica per quanto tempo, anche nell’arco della giornata, sia possibile tenere il cane alla catena.
Pur apprezzando l’intento della Giunta di porre fine a una pratica crudele e pericolosa per gli animali, riteniamo che la Toscana avrebbe potuto fare di più e meglio se avesse introdotto di divieto totale della catena presente nelle Leggi regionali di Calabria, Campania, Marche e Umbria e non si fosse invece allineata con le Leggi regionali di Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Provincia di Trento, Puglia, Piemonte e Veneto che invece prevedono delle deroghe.
Cambiare rotta però è possibile. È sufficiente introdurre nella Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali” il divieto totale di tenere legati cani (ma anche gatti) senza alcuna eccezione e prevedere un’adeguata sanzione.
Anche a nome delle Sedi LAV della Toscana e dello Sportello LAV contro i maltrattamenti di Lucca, chiediamo quindi al Presidente della Regione Toscana, che a partire dalla firma dell’Ordinanza del 2022 che proibiva di tenere i cani legati alla catena per proteggerli dal caldo e dal pericolo di incendi, ha mostrato sensibilità sull’argomento e al Consiglio regionale di apportare alla Legge regionale questa importante modifica. Tenere gli animali legati è sempre eticamente ed etologicamente condannabile.
Clicca qui sotto sul + e leggi la mappa delle regioni che hanno proibito la catena.
ABRUZZO: LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 47. NORME SUL CONTROLLO DEL RANDAGISMO, ANAGRAFE CANINA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
Art. 19 - Misure di protezione
Comma 2. Al detentore di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento
di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per
misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
CALABRIA: LEGGE REGIONALE 03 OTTOBRE 2023, N. 45 PROMOZIONE DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.
Art. 15 - Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d’affezione
Comma 6. È vietato sull’intero territorio regionale tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, tra cui collari a strozzo.
CAMPANIA: LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2019, N. 3. "DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO"
Art. 9 - Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione
Comma 3. È vietato detenere animali d'affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione similare.
EMILIA-ROMAGNA: LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2013, N. 3 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 5 (NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE)
Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005
Comma 5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è inserito il seguente:
"2 bis. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.".
LAZIO: LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 20 AGOSTO 2021 DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021 E MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 40 - Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche
Comma 1 lettera b) il comma 2 dell’articolo 19 della regionale 21 ottobre 1997, n. 34 è sostituito dal seguente:
“2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento. È vietato detenere animali legati a catena o con qualsiasi altro mezzo atto a limitarne la libertà di movimento, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.”;
LOMBARDIA: REGOLAMENTO REGIONALE 13 APRILE 2017 - N. 2 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO VIII, CAPO II, DELLA L.R. 33/2009 RECANTE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
Art. 6 - Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d’affezione
Comma 6. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
MARCHE: LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 18. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 “NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”
Art. 14 quinquies - Divieti
Comma 1. Nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, è vietato a chiunque:
a) detenere gli animali legati alla catena e in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle intemperie;
PROVINCIA DI TRENTO: LEGGE PROVINCIALE 7 DICEMBRE 2022, N. 17 MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE SUGLI ANIMALI D'AFFEZIONE 2012: UTILIZZO DELLA CATENA PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE
Art. 1 - Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (legge provinciale sugli animali d'affezione 2012)
Comma 1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale sugli animali d'affezione 2012 è sostituito dal seguente:
“3. Al responsabile della detenzione di un animale d'affezione è vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentiti la commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione, la federazione provinciale allevatori e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.”
PUGLIA: LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2020, N. 2 “NORME SUL CONTROLLO DEL RANDAGISMO, ANAGRAFE CANINA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
Art. 24 - Detenzione degli animali da affezione: obblighi e divieti
Comma 2. Chiunque possegga o detenga cani è obbligato a garantire all’animale uno spazio di movimento idoneo. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
PIEMONTE - LEGGE REGIONALE LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2024, N. 16 “DISPOSIZIONI COORDINATE IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO.”.
Art. 7 - Divieti
2. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenimento similare, salvo che per ragioni sanitarie documentabili, per misure urgenti e temporanee di sicurezza, per ragioni cinotecniche ed è, in ogni caso, vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
3. L’utilizzo temporaneo della catena o di altro strumento di contenzione, nelle aziende agricole o negli stabilimenti produttivi, è consentito per la sicurezza degli animali e delle persone secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 38.
4. I cani da guardia del bestiame, come definiti dalla normativa statale, possono essere tenuti liberi quando impegnati nelle attività di guardia e conduzione delle greggi ed è consentito l’utilizzo temporaneo della catena in caso di situazioni che possono mettere a rischio l’incolumità delle persone e del cane.
VENETO: LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 19 GIUGNO 2014 MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 60 "TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 1 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”
Comma 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.”.
UMBRIA: LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2016, N. 10 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 11 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIALI) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2015, N. 8
Art. 218 - Detenzione degli animali di affezione
Comma 5. È vietata la detenzione dei cani alla catena.