Da oggi chi viola le disposizioni di contenimento della propagazione del Coronavirus:
“è punito con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del Codice penale (…)”. Se lo si fa con un veicolo (auto, moto) “le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”. Per l’esercizio di un’attività commerciale si rischia la chiusura “da 5 a 30 giorni”. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella stessa misura.
Lo prevede l'articolo 4 dell’ultimo Decreto Legge “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il n.19 del 25 marzo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Altro dato importante da tener conto in riferimento all’accudimento di animali:
l’articolo 3 comma 2 prevede che “I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti” di Ordinanze e Decreti regionali emanati in attesa di norme nazionali come i DPCM.
Il nostro frontdesk emergenza in funzione già dal 10 marzo, risponde ai numeri 06.4461325 e 320.4795555 (5 linee attive) e all'e-mail emergenza@lav.it per ogni dubbio e richiesta di chiarimento
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