"Scendere", come si dice, il cane al tempo del #coronavirus? A livello nazionale e' considerata attivita' di, evidente, stretta necessita', per far espletare (almeno) i bisogni fisiologici.
Lo dice anche chiaramente l'infografica della Polizia di Stato che pubblichiamo e che si puo' portare con se'. Sempre assieme all'autodichiarazione, guanti, mascherina; una persona sola, senza creare assembramenti e mantenendo la distanza con altre persone.
Alcune Ordinanze Regionali diffuse hanno pero' creato confusione. Con il nostro front desk (emergenza@lav.it) siamo andati a cercare i testi effettivamente in vigore per fare almeno un po' di chiarezza, rimandando sempre alla fonte ufficiale (abbiamo fatto una verifica degli Atti vigenti il 1° aprile, il 5 aprile, e il 14 aprile l’aggiornamento con i nuovi Atti emanati dopo il DPCM 10 aprile del Governo e facendo in modo che non vi vengano contestate condotte invece chiaramente permesse.
NORD ITALIA:
- PIEMONTE - Dpgr n.34 del 21 marzo, punto 22: si deve rimanere nelle immediate vicinanze di residenza o domicilio. Atto prorogato con Dpgr n.36 punto 23, del 3 aprile, fino al 13 aprile e con Dpgr n.43 del 13 aprile punto 27 fino al 3 maggio;
- LIGURIA - nessuno specifico riferimento a uscita con cane;
- VAL D'AOSTA - Ordinanza 116 del 19 marzo: prossimita' della propria abitazione. Validità prorogata con Ordinanza del 4 aprile;
- LOMBARDIA - Ordinanza del Presidente n.514, punto 17: obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione e comunque entro i 200 metri. Previsione confermata – con obbligo mascherina o copertura bocca/naso e rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona - con Ordinanza n.521 del 4 aprile articolo 1 comma 1.1 lettera D). Previsione ulteriormente confermata dall’Ordinanza del Presidente n.528 dell’11 aprile, valida fino al 3 maggio;
- VENETO - Ordinanza del Presidente 20 marzo, punto 3: obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze e comunque entro i 200 metri da residenza o domicilio. Prorogata fino al 13 aprile con Ordinanza del Presidente n.37 del 3 aprile, che specifica nelle premesse “che i 200 metri ivi fissati come limite per l'attività motoria e di accompagnamento di animale vada misurata in termini radiali rispetto alla residenza o dimora”; modificata dall’Ordinanza del Presidente n.40 del 13 aprile, valida fino al 3 maggio che prevede: “h)l’attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona, f) negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante”;
- FRIULI VENEZIA GIULIA - nessuno specifico riferimento a uscita con cane. In Ordinanze regionali, specificazione nelle FAQ di “rimanere nelle immediate vicinanze della propria abitazione, in area non frequentata da altre persone”. L’Ordinanza 10/PC del 13 aprile prevede: “1. a chiunque si rechi fuori dell’abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro” valida fino al 3 maggio
- TRENTINO - nessuno specifico riferimento a uscita con cane;
- ALTO ADIGE/SUDTIROLO - nessuno specifico riferimento a uscita con cane;
- EMILIA ROMAGNA - Dpgr n.41 del 18 marzo: obbligo di rimanere in prossimita' della propria abitazione, valido fino al 3 aprile. Dal 4 aprile in vigore un’Ordinanza del Ministro della Salute e del Presidente della Regione, valida fino al 13 aprile: non riporta alcun specifico riferimento a uscita con il cane. Atti sostituiti da Dpgr n.61 dell’11 aprile che alla lettera b) prevede: “nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per esigenze fisiologiche dell’animale di compagnia, è obbligatorio restare in prossimità della propria abitazione;”
IL CENTRO E SUD:
- TOSCANA - nessuno specifico riferimento a uscita con cane;
- UMBRIA - nessuno specifico riferimento a uscita con cane;
- MARCHE - Ordinanza n.10 del 19 marzo, articolo 1: “prossimità della propria abitazione, individualmente”. Disposizione confermata dall’Ordinanza n. 21 del 3 aprile;
- LAZIO - nessuno specifico riferimento a uscita con cane;
- ABRUZZO - nessuno specifico riferimento a uscita con cane;
- MOLISE - nessuno specifico riferimento a uscita con cane;
- CAMPANIA - Ordinanza n.15 del 13 marzo, punto 2 “aree contigue a residenza, domicilio, dimora”; sostituita dal 26 marzo con l’Ordinanza n.23, valida fino al 14 aprile: punto 3: “Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. (…)”. Previsione confermata dall’Ordinanza n.27 del 3 aprile, confermata fino al 3 maggio dall’Ordinanza n.32 del 12 aprile;
- PUGLIA - nessuno specifico riferimento a uscita con cane;
- BASILICATA - nessuno specifico riferimento a uscita con cane;
- CALABRIA - nessuno specifico riferimento a uscita con cane;
- SICILIA - Ordinanza n.6 articolo 1 del 19 marzo “prossimità di abitazione”. Previsione confermata da Ordinanza n.14 del 3 aprile. Previsione confermata dall’articolo 3 dell’Ordinanza n.16 dell’11 aprile “Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abilitazione.” Valida fino al 3 maggio. Previsione confermata dall’articolo 5 dell’Ordinanza n.17 del 18 aprile. L’articolo 3 prevede invece la cura degli animali in orti e terreni ma, incredibilmente, solo nei giorni feriali.
- SARDEGNA - Ordinanza n.11 del 24 marzo, articolo 5: “200 metri dalla propria abitazione principale”. Previsione confermata da Ordinanza n.17 del 4 aprile, articolo 6 e prorogata dall’Ordinanza n.19 del 13 aprile. Ma la Circolare n.10 del 24 aprile a firma del Dirigente Generale della Protezione Civile Regionale rimanda alle FAQ nazionali in merito all’accudimento di cani, gatti, cavalli tenuti in luoghi distanti dall’abitazione che non fanno distinzioni fra giorni feriali o meno e, quindi, la Regione Siciliana è tornata indietro su questo divieto.
Qui ulteriori disposizioni delle Regioni.
ATTENZIONE, INOLTRE, ALLE EVENTUALI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL VOSTRO SINDACO!
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