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Disciplina protezione animali utilizzati a fini scientifici: il caso macachi di Parma

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Ultimo aggiornamento

mercoledì 20 gennaio 2021
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Il caso del progetto Light Up, e delle pronunce in ambito giudiziario che si sono susseguite a seguito dei ricorsi della LAV, è stato forse il primo caso in Italia ad oggi dove si è chiesto un giudizio del Giudice amministrativo sulla legittimità delle autorizzazioni all’utilizzo di primati non umani nei progetti di ricerca.  

Premesso che il quadro normativo di riferimento europeo e nazionale è sempre più stringente a tutela di questi animali, e ne limita l’impiego soltanto in casi eccezionali, per la prima volta un’autorizzazione ad un progetto di ricerca ha così avuto un tale scrutinio giudiziario innanzi a vari collegi di magistrati tra Tar e Consiglio di Stato, e le parti coinvolte, in particolare l’Università di Parma e Torino ed il Ministero della Salute, sono state così chiamate a spiegare innanzi ai Giudici amministrativi il perché questo progetto è stato autorizzato.  

L’udienza del 28 gennaio prossimo davanti al Consiglio di Stato è l’udienza finale su questi profili, ma è nel mentre possibile svolgere alcune considerazioni di carattere generale, alla luce dei provvedimenti in fase cautelare che hanno gettato importanti principi di diritto, che dovranno finalmente essere recepiti per i futuri poteri autorizzatori da parte del Ministero della Salute e Consiglio Superiore di Sanità in materia di sperimentazione animale, in particolare di specie particolarmente protette.  

Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha chiarito la pari rilevanza rispetto all’interesse alla ricerca degli interessi sottesi alla protezione degli animali che devono permeare il procedimento autorizzatorio. E questo al punto di sospendere in ben due occasioni l’autorizzazione al progetto, al fine di verificare nel mentre il corretto esercizio del potere amministrativo da parte del Ministero della Salute.  

Ha inoltre ribadito che la motivazione correlata ad una autorizzazione all’utilizzo di specie particolarmente protette, come i primati non umani, ma anche cani e gatti, deve essere chiara e dettagliata ed esaustiva come richiesto dalla norma, al punto da arrivare a coinvolgere un organo terzo quale Verificatore che potesse chiarire alcuni controversi aspetti sul punto. In pratica partendo dal principio che l’utilizzo di tali specie è vietato, se non a determinate condizioni, dalle autorizzazioni deve discendere tutto l’iter logico ed argomentativo del rispetto dei requisiti della norma in assenza di cui, potenzialmente, un progetto di ricerca può rischiare la sua sospensione.

Avvocato Carla Campanaro
Responsabile Ufficio legale LAV

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