La legge di bilancio in vigore da pochi giorni prevede al comma 756 dell'articolo 1, che "Gli animali sottoposti a sequestro a opera dell’autorità giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all’eventuale confisca degli animali stessi".
La norma, però, "si applica esclusivamente ai reati previsti dalla legge n.150 del 1992 e non anche ad altre fattispecie inerenti gli animali, in quanto è strettamente correlato al fondo di cui al comma precedente".
E' quanto emerge dall'analisi giurdica dell'avvocato Carla Campanaro, responsabile del nostro ufficio legale, che aggiunge "qualora ci siano enti, associazioni o strutture idonei ed in grado di accogliere, senza ulteriori oneri per lo Stato, gli animali oggetto di tali procedimenti in attesa della loro confisca, la magistratura può e deve loro affidarli ai sensi dell’articolo 321 c.p.p. al fine di sottrarre all’indagato la libera disponibilità del bene per impedire il protrarsi del crimine nelle more del procedimento e processo".