E' ufficiale il nuovo DPCM 26 aprile, quello che aprirà la cosiddetta "Fase 2", firmato dal Presidente Conte con il Ministro della Salute Speranza. E' in vigore dal 4 maggio (sostituendo il precedente DPCM 10 aprile) fino al 17 maggio.
Questo nuovo DPCM non cambia le cose in fatto di assistenza dovuta agli animali.
lettera a) conferma e amplia le precedenti disposizioni: “Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa rispetto a quello in cui attualmente sI trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".
E' quindi lecito l'accudimento di uno o più animali, non avendo alternative in loco (cibo, trasporto dal veterinario con certificato del veterinario) E' tanto più possibile con questo nuovo DPCM lo spostamento fuori Comune - sempre con autodichiarazione, mascherina e guanti perchè può essere dichiarato sotto la proprio responsabilità come di "assoluta urgenza" o per "motivi di salute". Si ricorda che rimane vigente l'importante Circolare del Ministero della Salute 8 aprile, della quale auspichiamo un cambiamento anche per rendere eseguibili, senza dubbi, le adozioni degli animali e le relative attività pre e post affido.
lettera e) è permesso con regole l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici
lettera z) e lettera e) si mantengono e si ampliano le attività produttive e commerciali consentite. Invariate le disposizioni su vendita di cibo, materiali per animali, servizi e farmaci veterinari.
Ecco la Circolare esplicativa del Ministero dell’Interno 2 maggio che chiarisce che “Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono esser forniti nelle forme e con le modalità consentite”. Quindi con il modulo di autodichiarazione per quanto riguarda la necessità di assistenza agli animali.
La menzione nell’allegato 3 del Codice Ateco 94 “Attività di organizzazioni associative” legittimerebbe la riapertura al pubblico - sempre nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e di tutte le cautele raccomandate in merito alle attestazioni degli spostamenti - di tutte le attività sul territorio nazionale (quali, ad esempio, le attività di preaffido e adozione di animali) da parte delle associazioni Onlus che, come la LAV, si impegnano quotidianamente per garantire la “promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente”, indipendentemente da un loro espresso richiamo nelle Ordinanze regionali.
Ecco il nuovo modulo. Il precedente è utilizzabile barrandolo in alcune parti così come riportato dal sito del Ministero dell'Interno.
Ecco il nostro relativo relativo fac-simile di autodichiarazione.
Le violazioni eventualmente riscontrate si inseriscono nel quadro sanzionatorio già delineato nel Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, al quale si rinvia per completezza, insieme al nostro vademecum aggiornato in tema di sanzioni amministrative. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni e la conseguente opposizione attraverso scritti difensivi restano sempre sospesi fino al 15 maggio p.v. Infine, si continua ad applicare sino al 31 maggio p.v. anche la disciplina sul pagamento della sanzione in forma ulteriormente ridotta (del 30%) entro i trenta giorni dall’avvenuta contestazione della violazione.
Hai altre domande? Vuoi fare una segnalazione? Contatta il nostro front desk per l'emergenza coronavirus e l’assistenza degli animali!
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Oppure chiama il numero 06 4461325 (5 linee attive)
FOTO: (C) Bruno Zanzottera | Parallelozero