Dal 4 maggio sono pienamente efficaci le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 che prevedono l’avvio della cosiddetta fase 2 per il controllo della diffusione del Coronavirus.
Tra le numerose indicazioni che prevedono l’allentamento dei limiti imposti allo spostamento dei cittadini, vi è anche la ripresa di alcune attività economiche secondo i codici ATECO riportati nell’allegato 3 al DPCM, il primo dei quali riguarda “Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi”.
Come noto, le misure restrittive imposte con i precedenti DPCM, impediscono l’attività di caccia in quanto considerata non rientrante tra quelle che rivestono carattere di “necessità o urgenza” motivo per cui non giustifica l’uscita dei cacciatori da casa. Le disposizioni introdotte con il DPCM in vigore dal 4 maggio, non mutano tale condizione, in quanto i codici ATECO si riferiscono esclusivamente alle attività economiche.
Essendo la caccia un’attività ludica, è quindi implicita la sua esclusione dalle attività consentite.
L’ufficio legale LAV ha svolto un’accurata analisi delle nuove disposizioni contenute nel DPCM 26 aprile riguardanti l'ettività venatoria.