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Nuovo DPCM: accudimento animali rimane diritto-dovere

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Ultimo aggiornamento

domenica 12 aprile 2020

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E' ufficiale il nuovo DPCM 10 aprile, firmato dal Presidente Conte, in vigore dal 14 aprile al 3 maggio, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull'intero territorio nazionale“.

Dal martedì dopo Pasqua, quindi, questo nuovo DPCM sostituisce i precedenti DPCM 8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile. Si continueranno ad  applicare  le  misure  di  contenimento  più restrittive eventualmente adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della  Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Questo nuovo DPCM non cambia le cose in fatto di assistenza dovuta agli animali.

 
L’articolo 1 comma 1 

- lettera a) conferma che “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente sI trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ognI spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza”. E' quindi lecito l'accudimento di uno o più animali, non avendo alternative in loco (cibo, trasporto dal veterinario con certificato del veterinario) è possibile - anche con lo spostamento fuori Comune, di una singola persona - sempre con autodichiarazione, mascherina e guanti perchè può essere dichiarato sotto la proprio responsabilità come di "assoluta urgenza" o per "motivi di salute".

- lettera e) “e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”

- lettera z) si legge che “sono sospese le  attività  commerciali  al  dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di primanecessita'  individuate  nell'allegato  1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e grande  distribuzione, anche  ricompresi  nei centri commerciali purchèsia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i mercati, salvo le attivita'  dirette  alla vendita di soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza  di sicurezza interpersonale di un metro”

L’articolo 2 comma 1

conferma che “sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3”. Prevede esplicitamente come servizi essenziali quelli previsti dal codice 75 "Servizi veterinari". E al comma 5 prevede che è sempre  consentita  l'attività di  produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici (anche veterinari) nonchè di  prodotti agricoli e alimentari (anche per animali).

Qui il modulo di autodichiarazione aggiornato dal DPCM, il facsimile di autodichiarazione e la Circolare del Ministero della Salute 8 aprile che sostituisce le precedenti dello stesso Ministero. Qui  le FAQ sempre aggiornate

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