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Pubblicato documento ufficiale Organismi preposti al benessere degli animali in laboratorio: per rispettare, almeno, la legge si deve fare molto di più

Reso pubblico dopo un lavoro di oltre due anni.

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Ultimo aggiornamento

venerdì 23 febbraio 2024

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##sperimentazione

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Venga almeno rispettato obbligo di piani di dismissione e recupero dell’animale

È stato, finalmente, reso pubblico il lavoro di oltre due anni della piattaforma che riunisce gli Organismi preposti al benessere degli animali da laboratorio - OPBA, entità volute dal decreto legislativo 26/2014 al fine di verificare e monitorare il pieno rispetto della norma che nasce proprio per la “protezione degli animali usati a fini scientifici[1].

L’elaborato ha lo scopo di creare un documento guida per i circa 170 OPBA attivi sul territorio nazionale.
I temi centrali sono:

  • la valutazione del progetto scientifico,
  • il tema della applicabilità del principio delle 3R (replacement, reduction e refinement, quindi sostituzione e riduzione degli animali e raffinamento delle procedure),
  • i criteri per il monitoraggio della sofferenza nelle procedure
  • la formazione degli operatori.

L’obiettivo del lavoro è di uniformare la grave situazione italiana in cui non si applica il decreto in modo omogeneo, poiché si utilizzano standard diversi di tutela agli animali che peggiorano ulteriormente le condizioni di vita delle migliaia di animali adoperati e uccisi nei laboratori.

IL CONTENUTO E LE CRITICITA'

Il documento si apre ricordando il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, in cui si dichiara all’articolo 13, che l’Unione e gli Stati Membri “tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”. Questa affermazione determina quindi che gli animali sono meritevoli di essere tutelati, protetti e salvaguardati nella loro integrità. L’articolo 13 ha influenzato le norme comunitarie e deve essere considerato il cardine dell’approccio legislativo e scientifico anche in Italia. 

Tra le criticità emerse nel documento, vi sono le imparzialità del giudizio del veterinario designato e del responsabile del benessere degli animali. Queste figure, obbligatorie nella struttura di uno stabilimento utilizzatore, si trovano infatti a dover valutare in forma collegiale anche il proprio operato, elemento da cui scaturisce l’interrogativo se un simile sistema non crei un cortocircuito nel quale i controllori finiscono per autocertificare la propria attività. 

Poiché non sono previsti provvedimenti sanzionatori nei confronti dei membri degli OPBA che non rispettino gli adempimenti richiesti dal ruolo e individuati dalla legge, risulta che spesso essi siano composti solo dal minimo di membri richiesti dalla norma.
Gli autori dello studio ritengono invece che sia necessaria una composizione tale da garantire un’analisi completa di tutte le problematiche normative e scientifiche in discussione, come gli arricchimenti ambientali, e valutazioni etologiche, le conoscenze specifiche sul benessere della specie stabulata, la formazione costante e aggiornata dei metodi sostitutivi, oltre alla presenza di esperti esterni
.
 

L’OPBA, infatti, dovrebbe emettere un parere oggettivo e riesaminare periodicamente il protocollo e la sua messa in atto, utilizzando il numero minimo di animali e il monitoraggio costante del dolore a cui sono sottoposti , attuando migliorie per tutta la durata del progetto, senza conflitti di interesse e operando esclusivamente “nell’interesse del benessere e della dignità degli animali”. 

Di notevole importanza  risultano  le parole di Rodolfo Lorenzini, Referente del Comitato Nazionale per la Protezione degli Animali usati a fini scientifici dell’Istituto Superiore di Sanità, quando afferma che:                   

Lo spirito della Direttiva 63/2010 e del  D.Lgs 26/2014 prevede azioni di informazione trasparente verso l’opinione pubblica, i portatori di interesse ed i decisori politici”.“ Non di meno sarebbe importante, pur nel rispetto della privacy degli utilizzatori, conoscere e valutare il numero degli animali che vengono soppressi, riutilizzati e destinati al reinserimento. Soprattutto questo ultimo aspetto è indicato tra i punti chiave della Direttiva.”Rodolfo Lorenzini,  Istituto Superiore di Sanità,

In merito alla dismissione degli animali è importante ricordare che il Ministero, nonostante i nostri solleciti, non ci ha mai fornito indicazione sui piani di ricollocamento degli animali a termine esperimento sebbene obbligatori.

LAV vorrebbe vedere portata avanti solo una scienza senza animali e non auspica solo nella liberazione a fine esperimento, ma pretendiamo almeno che venga rispettata la norma che prevede l’obbligo di piani di dismissione e il recupero dell’animale, là dove possibile,  in modo che sia data una possibilità di vita a chi conosciuto solo le fredde gabbie di un laboratorio. 

   
[1] 10.5281/zenodo.10511257