Con WWF Italia, ENPA e LIPU Birdlife Italia abbiamo scritto al Presidente del Consiglio e ai Ministri competenti con la richiesta di impugnare l’Ordinanza n. 108 del 12 dicembre 2020 del Presidente della Regione Abruzzo che, in contrasto con le disposizioni contenute nel DPCM del 3 dicembre 2020 e con le norme sulla caccia, autorizza in una regione classificata come “arancione” i cacciatori a svolgere la loro attività non solo nel comune di residenza, ma in tutte le decine di comuni del loro Ambito Territoriale di Caccia. Uguale privilegio viene riconosciuto anche ai pescatori autorizzati a spostarsi nell’intera Provincia di residenza.
Il caso dell’Abruzzo non è isolato: atti dal contenuto sostanzialmente identico sono stati emanati dalle Regioni Toscana (Ordinanza n. 117 del 5/12/2020), Calabria (Ordinanza n. 94 del 7/12/2020) e Lombardia (Decreto n. 649 del 9/12/2020).
“Mentre tutti i normali cittadini devono rinunciare ad una passeggiata in montagna o anche a svolgere una serie di attività economiche, i cacciatori possono muoversi liberamente su gran parte del territorio provinciale” – dichiarano le associazioni.
La caccia è una (discutibile) attività ludico-ricreativa che non è assimilabile ad attività professionale e che è assolutamente diversa, per scopo e funzioni, alla gestione della fauna, attività scientifica e regolata dall’art. 19 della legge 157 del 1992: articolo che esclude, anche in caso di ricorso eccezionale a piani di controllo, il ricorso ad operatori privati quali i cacciatori. Infatti, nell’Ordinanza della Regione Abruzzo tale piano è disciplinato in un punto autonomo e separato.
L’illegittimità delle disposizioni di questi provvedimenti regionali è del tutto evidente perché risultano in contrasto con il DPCM in vigore e violano il principio secondo cui le Regioni non possono derogare in peius alle disposizioni nazionali poste a tutela della salute pubblica.