Home | Notizie | Covid 19: limitazioni spostamenti, "coprifuoco" e animali. Cosa sapere

Covid 19: limitazioni spostamenti, "coprifuoco" e animali. Cosa sapere

Leggi l'articolo

Ultimo aggiornamento

mercoledì 21 ottobre 2020

Condividi

Informazioni aggiornate al 31 ottobre

In questi giorni, a seguito dell’aggravarsi dei contagi di Covid 19, sono state emanate da alcune Regioni delle Ordinanze che limitano gli spostamenti. 

LAV, come ha fatto dal marzo scorso, aggiornerà man mano questa pagina con tutte le novità normative e i consigli su come poter continuare ad aiutare gli animali. 

Sulla necessità di accudire, anche in particolari orari e/o con particolari spostamenti, gli animali per i quali non vi sono alternative di aiuto - rispettando i termini di “urgenza”, “necessità”, “stato di salute” - riportiamo la Nota del nostro Ufficio Legale.

Il DPCM del 24 ottobre valido fino al 26 novembre non cambia a livello nazionale le possibilità e i doveri dell’accudire animali.

Solo all’articolo 1 comma 4, non fissando un obbligo, recita che “è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.“ L’accudimento degli animali è un diritto/dovere sia per necessità che per motivi di salute.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA con MINISTERO DELLA SALUTE 

Art. 1 (Limitazioni agli spostamenti in orario notturno)  

1.Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. 2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ORDINANZA REGIONE VALLE D’AOSTA

La n.468 del 30 ottobre prevede fra l’altro la necessità dell’autodichiarazione per le uscite necessarie dalle ore 21:00 alle ore 05:00.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ORDINANZA REGIONE PIEMONTE e MINISTERO DELLA SALUTE

1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Piemonte, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;

2) La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ORDINANZA REGIONE LAZIO con MINISTERO DELLA SALUTE 

Art. 2 (Limitazione agli spostamenti in orario notturno) 

1. Sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull’interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 (ALLEGATO 2) 

Art.4 

2. Le disposizioni dell’articolo 2 della presente ordinanza producono effetto dalle ore 24:00 del 23 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ORDINANZA REGIONE CAMPANIA n.82 del 20 ottobre

3. Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze- la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000- relative a: - motivi di salute; - comprovati motivi di lavoro; - comprovati motivi di natura familiare; - motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali; - altri motivi di urgente necessità. E’ in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.

ORDINANZA REGIONE CAMPANIA n.83 del 22 ottobre

1.Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM.

b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett.a), dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;

c) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.

2. La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ORDINANZA REGIONE CALABRIA n.79 del 23 ottobre

7. Non sono consentiti spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto. Resta consentito, in ogni caso, fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi fino alle ore 24,00.

_____________________________________________________________________________________________________________________________


ORDINANZA REGIONE SICILIANA, SENTITO IL MINISTRO DELLA SALUTE, N. 51 DEL 24 OTTOBRE

Art. 3 

Per evitare assembramenti, su tutto il territorio regionale dal 25 ottobre al 13 novembre, dalle 23 alle 5, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, a eccezione dei trasferimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d'urgenza, per motivi di salute e per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.