E' ufficiale il nuovo DPCM firmato dal Presidente Conte con le ulteriori urgenti misure per il contenimento del contagio da coronavirus.
E' valido dal 23 marzo al 3 aprile.
- All'articolo 1 comma 1 lettera a) consente solo le attivita' produttive e commerciali indicate nell'allegato. Fra queste, dal codice 01 "agricoltura" e' stata tolta, non al caso, la dicitura "caccia". Prevede esplicitamente come servizi essenziali il codice 75 "Servizi veterinari".
- All'articolo 1 comma 1 lettera b) prevede il divieto di uscire dal proprio territorio comunale ECCETTO per motivi lavorativi (per le attivita' ancora consentite) nonche' per "assoluta urgenza" e "motivi di salute". E' quindi lecito l'accudimento di uno o piu' animali, non avendo alternative in loco (cibo, trasporto dal veterinario) e' possibile - solo con lo spostamento fuori Comune di una singola persona - sempre con autodichiarazione, mascherina e guanti perche' puo' essere dichiarato sotto la proprio responsabilita' come di "assoluta urgenza" o per "motivi di salute".
- All'articolo 1 comma 1 lettera f) consente sempre produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di generi alimentari (anche per animali) e farmaci (anche veterinari)
- Proroga al 3 aprile la validita' del DPCM 11 marzo