Sperimentazione su cani e gatti randagi “in via eccezionale”? Lo Schema di Decreto Legislativo proposto dal Governo per il recepimento della direttiva europea sulla vivisezione contiene tante cose che non vanno, come ben sappiamo, lo stravolgimento o la cancellazione di dieci punti su tredici dell’articolo 13 della legge di delegazione europea per i quali siamo mobilitati ma non questo. La notizia, infatti, è falsa.
Basterebbe saper leggere una normativa (oltre che conoscere la lingua italiana).
Nell’ordine:
Chiuso il cerchio.
Quel comma 2 dell’articolo 11, la presunta “deroga”, riguarda quindi solo cani e gatti da allevamenti o fornitori autorizzati, in attuazione della lettera b) dell’articolo 13 comma 1 della Legge 96-2013 di delegazione europea come scritto anche dal Ministero della Salute a pagina 3 della Relazione illustrativa del provvedimento.
I randagi, quelli di canili o rifugi non si possono e potranno utilizzare, in ogni caso.
Lo dicevamo nel 2010 all’uscita della direttiva europea anche quando abbiamo visto cartelli a manifestazioni con scritto “Giù le mani dai randagi”. Mentre i punti problematici, per usare un eufemismo, sono ben altri.
Ricordato che per noi randagi, allevati, domestici, selvatici, grandi, piccoli, bianchi, neri, fa differenza alcuna, è stabilito quindi che – in ossequio al divieto già vigente in Italia dal 1991 con la Legge 281 e dal 1992 con il Decreto Legislativo 116 – l’utilizzo di cani e gatti randagi, vaganti, continuerà ad essere vietato. Anzi nella formulazione proposta dal Governo è stata rafforzata includendo esplicitamente anche “o provenienti da canili o rifugi”.
Gianluca Felicetti
Presidente LAV