A sei mesi di distanza dalla sentenza della Corte di Cassazione che conferma la condanna per uccisione di animale proprio a carico di due veterinari pubblici dell'Aquila, convinti che i cani potessero essere uccisi ‘se richiesto dal padrone’, la quinta commissione consiliare permanente del Consiglio regionale dell’Abruzzo licenzia una proposta di legge incostituzionale e dannosa, che introdurrebbe la possibilità di effettuare la soppressione eutanasica degli animali da affezione su richiesta del proprietario “e per fondati motivi di ordine sanitario e/o sociale”.
Una previsione incostituzionale in quanto è in contrasto con la Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e con l’articolo 544 – bis del Codice penale che punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale.
Per questo chiediamo che la proposta di legge sia ritirata e l’istituzione di un tavolo che preveda anche la presenza delle associazioni animaliste per la redazione di un nuovo testo.
L'eutanasia essendo un atto medico, può dunque essere decisa solo da un veterinario e solo per casi di particolare gravità e non dal proprietario o detentore dell'animale. Decidere per la soppressione in mancanza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, può portare il proprietario o il detentore, ma anche chi la effettua a rischiare una denuncia per articolo 544-bis del codice penale.
Altro aspetto di incostituzionalità è la previsione dell’abbattimento dei cani inselvatichiti. Anche in questo caso la norma è in palese contrasto con la legge sul randagismo e con il Codice penale. I cani inselvatichiti sono cani e pertanto ricadono sotto la tutela giuridica degli animali d’affezione.
La proposta di legge non tiene inoltre conto delle importanti novità normative contenute nelle Ordinanze ministeriali in materia di misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, bocconi e esche avvelenate e tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, né fornisce precise indicazioni sulle modalità di detenzione e gestione degli animali al proprietario e ai gestori delle strutture non riempiendo così un vuoto normativo che una nuova legge deve necessariamente colmare.
E nessun accenno alla legislazione nazionale che istituisce il diritto di prelazione per la gestione dei canili in favore delle associazioni animaliste e la presenza obbligatoria tali associazioni all’interno delle strutture gestite da privati al fine di promuovere le adozioni!
Persino il pronto soccorso veterinario non è correttamente normato: sebbene chiarisca che i Servizi veterinari debbano garantire le prestazioni di pronto soccorso, è un passo indietro rispetto alla legge regionale vigente poiché sparisce la previsione che canili sanitari devono essere “dotati di un servizio con reperibilità permanente di pronto soccorso”. Una grave lacuna anche in considerazione del nuovo Codice della Strada.
Ilaria Innocenti, responsabile LAV Cani e gatti