Per contenere la Peste Suina Africana, la ASL 1 di Roma aveva disposto l’abbattimento di questi animali, nonostante non siano malati e la struttura abbia ottemperato alle norme sulla biosicurezza.
Il TAR del Lazio riconosce il valore educativo e culturale degli animali salvati e ha sentenziato che l’articolo 9 della Costituzione così come recentemente integrato “garantisce la centralità e la statualità della disciplina di tutela degli animali”
È stata pubblicata in data 10 ottobre 2022 la sentenza del Tar Lazio che, alla luce dell’udienza tenutasi il precedente 4 ottobre, ha accolto il ricorso presentato dalla Sfattoria degli Ultimi e da altre associazioni tra le quali LAV, per l’annullamento del provvedimento di abbattimento preventivo dell’ASL Roma 1 destinato agli animali ospitati nella struttura, situata in zona di sorveglianza III ai sensi delle disposizioni in tema di peste suina africana.
Tale pronuncia definitiva, invero, nel riconoscere degne di accoglimento le censure mosse da La Sfattoria e dalle associazioni, ha provveduto ad annullare l’ordine di abbattimento impugnato in quanto illegittimo per contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione - analogamente al parere del Ministero della Salute e del Commissario straordinario alla peste suina del 12.8.2022 - contestualmente tracciando un quadro di principi destinati ad operare ogniqualvolta si renda necessaria l’adozione di provvedimenti nei confronti di animali ospitati presso strutture quali rifugi e santuari.
In primo luogo, occorre evidenziare come la sentenza, nel respingere l’eccezione di inammissibilità mossa dal Ministero della Salute - costituitosi in giudizio - nei confronti degli atti di intervento delle associazioni per asserita mancanza di un interesse concreto all’annullamento di provvedimenti adottati dalle Autorità nell’ambito dell’emergenza, abbia ritenuto la stessa destituita di fondamento in quanto “avuto riguardo alla natura e alle finalità perseguite dalle predette associazioni, come documentate in atti, (alle associazioni) deve essere riconosciuto l’interesse a sostenere le ragioni fatte valere da parte della ricorrente attraverso l’intervento nel presente giudizio”.
In secondo luogo, ribadendo nel merito come la disciplina relativa alla peste suina africana trovi quale propria fonte sovraordinata il Regolamento (UE) 2020/687 (in tema di prevenzione e controllo di determinate malattie), la sentenza ha evidenziato il dovere in capo alle amministrazioni competenti di “valutare adeguatamente anche la sussistenza di eventuali deroghe ai sensi degli artt. 13 o 23 di tale Regolamento, essendo a conoscenza del valore culturale ed educativo degli animali detenuti nella Sfattoria degli Ultimi e del ruolo da essa svolto nella comunità quale rifugio per animali maltrattati o abbandonati”. Valutazioni che non sono state, nel caso di specie, tenute in alcun conto, come comprovato dalla nota congiunta inviata di risposta alla LAV in data 12.8.2022 dal Ministero della Salute e dal Commissario Straordinario, in atti.
Per quanto attiene alla specifica deroga ex art. 13, comma 2 del Regolamento citato, infatti, è stabilito che: “L’autorità competente può concedere una deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), alle seguenti categorie di animali (…): d) animali di elevato valore genetico, culturale o educativo debitamente motivato”. A tal riguardo, peraltro, il TAR precisa che: “trattandosi di espressioni di carattere generale, suscettibili di diverse interpretazioni, è quindi compito delle autorità sanitarie competenti procedere alla relativa valutazione nella fattispecie concreta”.
Ebbene, all’esito del presente procedimento amministrativo, la pronuncia stessa ha evidenziato come “sulla base di una ponderata e motivata valutazione”, la Sfattoria degli ultimi (…) rivesta effettivamente un’elevata funzione educativa e culturale, rilevante ai fini del riconoscimento della deroga invocata. E, infatti, attraverso l’attività di salvataggio e cura di animali in difficoltà e quindi di tutela degli stessi, si educa al valore del rispetto per gli animali”.
Da ultimo, preme infine porre in risalto un ulteriore principio evidenziato dalla sentenza, la quale pur tenendo conto della finalità perseguita con l’abbattimento preventivo in zona soggetta a restrizione, evidente espressione del principio di precauzione, ribadisce a necessità di un indispensabile preliminare “giudizio di proporzionalità tra il fine perseguito e il mezzo impiegato (la soppressione della vita dell’animale) che tenga in adeguata considerazione le peculiarità del caso concreto”.
La previsione di specifiche possibili deroghe agli abbattimenti, invero, si muovono proprio in tal senso, come appare evidente dal richiamato considerando n. 18 del Regolamento (UE) 2020/687, ove viene posto in rilievo che “in tali casi l’applicazione di misure generali potrebbe avere conseguenze indesiderate e sproporzionate”.
Tale principio di necessario bilanciamento tra interessi in gioco, si impone peraltro anche alla luce del riconoscimento formale - parimenti evidenziato tra le pagine della sentenza in esame - che il valore della tutela degli animali ha trovato nel nuovo articolo 9 della Costituzione a seguito delle modifiche apportate con la legge costituzionale 11 febbraio 2002, n. 1, nella parte in cui dispone che “La repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
La norma costituzionale, pertanto, “garantisce la centralità e la statualità della disciplina di tutela degli animali” in continuità con l’orientamento della normativa europea tracciato a partire dell’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE, e richiede un continuo impegno da parte degli operatori affinché possa essere effettivamente declinata in ogni ambito di applicazione e contemperata solo alla luce di altri valori equiordinati.
Roberta Poscente, Ufficio Legale LAV