Abbiamo scritto alla VI Sezione Civile della Corte di Cassazione che - in seguito al ricorso da parte del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Ancona in riferimento al caso di un medico veterinario che ha compiuto violazioni del Codice della Strada per prestare cure urgenti su di un cane affetto da osteosarcoma in fase terminale - ha sentenziato che è riconosciuto lo stato di necessità solo se si soccorrono vite umane.
Abbiamo fatto presente ai Giudici che tra la prima sentenza e la loro Ordinanza è intercorsa l’approvazione di una modifica legislativa con la Legge n. 120 del 2010 su richiesta proprio della LAV, che ha stabilito che: “Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1”.
Il Decreto al quale si riferisce tale previsione è il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 del 9 ottobre 2012 che regolamenta l’attuazione del suddetto articolo 177 in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. All’articolo 6, tale Decreto stabilisce che: “Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, un animale è considerato in stato di necessità quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici: a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio”.
“Dunque, non v’è dubbio che (…) nel caso del privato che effettua violazioni del Codice della Strada per il trasporto un animale in stato di necessità, oggi sarebbe esclusa la responsabilità per eventuali sanzioni amministrative” quindi, anche se nel caso specifico si trattava di un veterinario, “appare evidente come la situazione descritta risulti del tutto assimilabile rispetto a quella del privato che trasporti un animale in stato di necessità”.