Il divieto di accesso ai cani in giardini e parchi pubblici è illegittimo. E’ quanto emerge dalla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lodi, per il quale “la più recente giurisprudenza amministrativa (…) si riporta a un indirizzo costante e consolidato il quale nega cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico ai provvedimenti che limitano la libertà di circolazione ai conduttori di cani” (procedimento civile n.1083 R.G.2016).
La sentenza conclude una vicenda iniziata in seguito alla manifestazione per dire “no” al divieto di condurre cani nei parchi pubblici, organizzata dalla LAV il 6 ottobre 2012 a Lodi, in collaborazione con la locale associazione animalista Amici Animali Onlus, durante la quale sei partecipanti, tra cui l’On. Michela Brambilla, si videro recapitare una sanzione per “aver violato l’articolo 65 del Regolamento comunale di Polizia Urbana e aver introdotto un cane nel parco pubblico dei Giardini Barbarossa”.
“Si tratta di una sentenza importantissima le cui implicazioni devono estendersi a tutto il territorio nazionale. – dichiara Ilaria Innocenti, responsabile Area Animali Familiari LAV – Il Giudice di Pace di Lodi ha riconosciuto in sede civile ciò che oramai per la giurisprudenza amministrativa è un fatto consolidato: igiene, sanità e incolumità pubblica possono essere fatte rispettare mediante divieti e sanzioni dalla legislazione vigente, quali l’obbligo del guinzaglio e di raccolta delle deiezioni, senza ulteriore necessità di limitare a priori le libertà di movimento dei detentori degli animali d’affezione”.